LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 6-04-1989
REGIONE ABRUZZO

Modifiche ed integrazioni alla LR
16.6.87, n. 31 concernente: << Tutela e valorizzazione
del Cane da pastore abruzzese >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 17
del 26 aprile 1989
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

 

ARTICOLO 1

 Alla LR 16.6.1876, n. 31 sono apportate
le seguenti modifiche:
 Alla LR 16.6.1876, n. 31 sono apportate
le seguenti modifiche:
  All' art. 4, secondo comma, la dizione
<< maschi da 68 a 75 centimetri al garrese, femmine
da 60 a 68 centimetri >> è  sostituita dalla
seguente: << maschi da 65 a 73 centimetri al garrese,
femmine da 60 a 68 centimetri, con tolleranza
di +/- 2 centimetri per entrambi i sessi >>.

 Alla LR 16.6.1876, n. 31 sono apportate
le seguenti modifiche:
OMISSIS
 All' art. 5, secondo comma, la dizione << di
due esperti nominati dalla Giunta regionale.
  d' intesa con la III Commissione Consiliare,
designati rispettivamente dalla Delegazione
abruzzese dell' Ente Nazionale della Cinofilia
e dalla Delegazione abruzzese del Circolo del
Pastore Maremmano abruzzese >>, è  sostituita
dalla seguente: << di due esperti designati dall'
Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana >>.
  Allo stesso comma, la dizione originaria
<< di un veterinario designato dalla ULSS
competente per territorio >>, è  sostituita dalla
seguente: << del dirigente del Servizio Veterinario
del Settore Igiene e Sanità  della Giunta Regionale >>.
  Alla fine dell' art. 5 vengono aggiunti i seguenti
ulteriori commi:
  << Nel primo periodo di attuazione della
presente legge e, comunque, non oltre il 31 dicembre
1989, il rilascio degli attestati morfofunzionali
avviene in occasione di raduni canini
appositamente indetti, secondo calendari
stabiliti dalla Commissione regionale di cui al
presente articolo.
  Per gli anni successivi al 1989, l' accertamento
delle caratteristiche per il rilascio degli
attestati morfofunzionali è  affidato a ciascun
 UTA territorialmente competente, che si
avvale di un tecnico designato dall' Associazione
Provinciale degli Allevatori e di due
esperti cinofili componenti della Commissione
regionale, o da loro delegati.
  I cani che hanno ottenuto l' attestato morfofunzionale,
vengono iscritti alla competente
sezione cinotecnica dell' Associazione Provinciale
Allevatori, ai fini dell' attività  di selezione
di cui al primo comma del presente articolo.
  Di tale adempimento ne viene data comunicazione
al Servizio Veterinario della ULSS
per l' iscrizione del soggetto all' anagrafe canina,
prevista dall' ordinanza del Presidente della
Giunta regionale n. 52 del 13.6.1986 >>.

 Alla LR 16.6.1876, n. 31 sono apportate
le seguenti modifiche:
OMISSIS
 L' ultimo comma dell' art. 6 è  sostituito
dai seguenti:
  << Il contributo per i cani già  iscritti alla sezione
cinotecnica, viene erogato su richiesta
dell' allevatore e dietro presentazione del certificato
di iscrizione del cane a detta sezione.
  L' importo del contributo è  di lire 100.000
annue per ciascun cane, e per un massimo di
cinque soggetti per ogni proprietario allevatore.
  La Giunta regionale può  modificare l' importo
del contributo con propria delibera, da
un minimo di L. 70.000 ad un massimo di Lº
100.000 per cane, tenuto conto delle disponibilità
finanziarie annuali, relative anche all' effettuazione
dei raduni di cui al comma successivo
ed effettuando una valutazione comparata
fra le due iniziative.
  Per i fini della presente legge viene promossa
l' effettuazione di raduni di cani da pastore
abruzzesi, sulla base di programmi presentati
al Settore Agricoltura entro il 31 marzo
di ciascun anno, da enti operanti nel Settore.
  Tali programmi sono approvati dalla Giunta
regionale, sentita la Commissione Consiliare
Agricoltura.
  I relativi oneri fanno capo agli stanziamenti
previsti in bilancio per l' attuazione della
presente legge >>.

 

 

ARTICOLO 2

 La presente legge è  dichiarata urgente ed
entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata
nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
 Data a L' Aquila, addì  6 aprile 1989.